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Statuto

Il quadro istituzionale della Società Italiana di Remanufacturing.

In questa pagina è riportato il testo dello Statuto della Società Italiana di Remanufacturing, che definisce finalità, principi, assetto associativo e organi.

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Società Italiana Remanufacturing”, da ora in avanti denominata “associazione”.

L’associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”. L’efficacia dell’inserimento della denominazione dell’acronimo ETS, nonché l’utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di ETS ed ente del Terzo settore, sono sospensivamente condizionati all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico del Terzo settore.

L’associazione ha sede in Galati Mamertino (ME). 

L’associazione, con delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò costituisca modifica statutaria, potrà trasferire la sede nell’ambito del Comune sopraindicato ovvero istituire in Italia e all’estero sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità dell’associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla associazione stessa.

L’associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all’art. 22 del presente statuto.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

 

ART. 2 – SCOPO, FINALITA’ E ATTIVITA’

L’Associazione si configura come ente scientifico, promuovendo attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione nel campo del remanufacturing, delle tecnologie circolari, della progettazione rigenerativa e della transizione ecologica.

L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini politici e non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della promozione culturale e scientifica, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile attraverso la diffusione del remanufacturing, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (cfr. art. 5 del D. Lgs. 117/2017), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, nonché alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; con particolare riferimento, per quanto attiene alle finalità dell’Associazione, ad attività di orientamento, educazione tecnico-scientifica e alfabetizzazione alle competenze industriali e di sostenibilità rivolte a studenti, giovani ricercatori e professionisti nel campo del remanufacturing e dell’economia circolare.

L’Associazione in particolare persegue come finalità istitutiva la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore del remanufacturing, condotte dagli associati e dagli Enti a cui essi afferiscono e intendendo per tale attività la filiera industriale integrata del remanufacturing, intesa come il complesso di processi tecnici, logistici, digitali e di mercato attraverso i quali prodotti o componenti giunti allo stadio di fine utilizzo (End of Use) — denominati core — vengono reintrodotti in un ciclo produttivo certificato che ne ripristina o migliora le prestazioni originali, restituendo al mercato un prodotto nuovo a tutti gli effetti, accompagnato da garanzia equivalente o superiore a quella del prodotto di primo impiego.

Tale filiera si articola nelle seguenti fasi costitutive e interconnesse:

(a) Raccolta e gestione dei core. La filiera prende avvio dalla raccolta sistematica dei prodotti a fine utilizzo attraverso canali di reverse logistics strutturati — accordi di ritiro con distributori e installatori, programmi di take-back, piattaforme di conferimento territoriale e consorziali — con l’obiettivo di garantire un flusso regolare, tracciato e qualificato di materia prima secondaria destinata al processo di rigenerazione.

(b) Ispezione, selezione e smontaggio. I core raccolti sono sottoposti a ispezione tecnica per la valutazione dell’integrità e della rimanufatturabilità di ciascun componente. I componenti idonei vengono separati attraverso tecniche di disassemblaggio non distruttivo; quelli non reimpiegabili nel processo di remanufacturing sono destinati a strategie alternative di fine vita — riparazione, ricondizionamento, riciclo — in ossequio alla gerarchia dei valori dell’economia circolare.

(c) Lavorazione e rigenerazione. I componenti selezionati sono sottoposti a pulizia, lavorazione meccanica, sostituzione delle parti soggette a usura con componenti nuovi o certificati, aggiornamento tecnologico ove previsto (upgrade), e riassemblaggio secondo procedure standardizzate e classi di qualità del processo documentate, coerenti con le norme tecniche nazionali e internazionali di riferimento — tra cui, a titolo esemplificativo, la serie EN 45553, il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) e i lavori di standardizzazione del CEN/TC 473.

(d) Test, certificazione e garanzia. Il prodotto rimanufacturato è sottoposto a collaudo funzionale, test di sicurezza e prove di prestazione, condotti secondo protocolli certificati, che attestano il raggiungimento o il superamento delle specifiche tecniche del prodotto originale. Il prodotto viene immesso sul mercato con una garanzia commerciale estesa, pienamente equiparabile a quella del nuovo, e con piena conformità alle normative cogenti vigenti al momento dell’immissione in commercio.

(e) Identificazione digitale del rimanufatturizzatore e del prodotto rimanufacturato. Ogni soggetto che esercita l’attività di remanufacturing (IR — Identificativo Rimanufatturizzatore) è univocamente identificato attraverso un sistema di registrazione certificata che ne attesta le competenze, la conformità procedurale e la qualifica di operatore del processo. Ogni singolo prodotto rimanufacturato è dotato di un’identità digitale univoca, attuata mediante Digital Product Passport (DPP) ai sensi del Regolamento ESPR e degli standard in via di adozione in ambito CEN/CENELEC, comprensiva di: codice seriale o matricola univoca di prodotto; storia del core di provenienza (origine, utilizzo pregressa, stato al conferimento); fasi e operazioni del processo di rigenerazione eseguite; componenti sostituiti e componenti recuperati; risultati dei test di qualità e sicurezza; garanzia applicabile; impatto ambientale stimato (riduzione di CO₂, materiale recuperato, energia risparmiata rispetto alla produzione da vergine). Tale passaporto digitale, incorporato nel prodotto mediante supporti tecnologici quali tag NFC/RFID o QR-code, garantisce la piena tracciabilità lungo l’intera catena del valore e costituisce lo strumento fondamentale per la comunicazione trasparente verso il mercato, gli enti di controllo e i consumatori finali.

(f) Immissione sul mercato. Il prodotto rimanufacturato, identificato, certificato e accompagnato dal relativo passaporto digitale, è immesso sul mercato come prodotto nuovo a tutti gli effetti, con posizionamento di prezzo competitivo rispetto all’equivalente di primo impiego, contribuendo alla riduzione della dipendenza da materie prime critiche, al contenimento delle emissioni climalteranti e alla creazione di valore economico e occupazionale nei territori.

Il remanufacturing si distingue nettamente dalla riparazione, dal ricondizionamento e dal refurbishing in quanto comporta lo smontaggio completo del prodotto, la verifica sistematica di ogni componente, la sostituzione standardizzata delle parti soggette a usura e l’esecuzione di almeno una modifica che influisce sostanzialmente sulla sicurezza, le prestazioni, la destinazione d’uso o il tipo del prodotto, dando origine a un nuovo prodotto immesso sul mercato con nuova identità e piena conformità normativa. Il processo è per sua natura industriale, replicabile, misurabile e documentabile, e può essere condotto da produttori originali (OEM in-house), da terzi autorizzati o da rimanufatturizzatori indipendenti, secondo modelli di business che integrano la filiera diretta con quella inversa in un sistema circolare coerente.

L’Associazione nel rispetto delle autonomie e dei ruoli degli Enti suddetti, ove ciò ricorra, opererà a sostegno del coordinamento delle loro attività, del potenziamento delle sinergie, perseguendo la rappresentanza unitaria del valore culturale, scientifico e di innovazione espresso dai ricercatori operanti nel settore del Remanufacturing;

L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività, di seguito elencato a titolo meramente esemplificativo:

  • promozione di iniziative e progetti di ricerca, sviluppo e formazione avanzata nei settori del Remanufacturing, delle sue applicazioni e delle sue tecnologie;
  • sostegno attivo alla partecipazione dei propri associati a progetti finanziati da Enti pubblici e privati;
  • attività di cooperazione con università, enti di ricerca, enti pubblici e privati per lo sviluppo della ricerca applicata, della sperimentazione e della diffusione di buone pratiche nel campo del remanufacturing e dell’economia circolare;
  • pubblicazione e diffusione di scritti e opere tematiche anche periodiche;
  • organizzazione e gestione di corsi, seminari, conferenze, convegni scientifici e di ogni altro evento finalizzato alla promozione e diffusione dei risultati di ricerca e innovazione in Remanufacturing;
  • valorizzazione delle competenze di studiosi e ricercatori anche mediante assegnazione di borse o premi di studi;
  • difesa dei diritti degli associai con riferimento alle finalità che l’associazione si prefigge, anche in via giurisdizionale.
  • Adesione anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
  • ogni altra attività coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della rigenerazione industriale e della transizione ecologica.
  • sviluppare e applicare metodologie di valutazione dell’impatto ambientale del ciclo di vita (LCA, LCC, Environmental Footprint) dei prodotti rimanufacturati, contribuendo alla definizione di standard metodologici, banche dati settoriali e criteri di rendicontazione ESG applicabili alla filiera del remanufacturing;
  • gestire sistemi di accreditamento, registri di operatori certificati e infrastrutture di emissione di credenziali verificabili per i rimanufatturizzatori indipendenti (IR), in conformità con le normative europee vigenti (ESPR, eIDAS, Regolamento di Esecuzione DPP Registry) e gli standard tecnici applicabili (EN 45553, CEN/TC 473), anche in qualità di Organizzazione di Accreditamento Radice (Root TAO) nell’ambito dell’infrastruttura EBSI – European Blockchain Services Infrastructure;
  • organizzare e gestire programmi di partnership industriale rivolti alle imprese che intendono partecipare alla transizione verso l’economia circolare attraverso il remanufacturing, anche mediante cluster tematici denominati secondo le finalità del programma (tra cui il Cluster Reman4Value), articolati in livelli di adesione differenziati (Active Partners e Observer Partners) in funzione del grado di partecipazione operativa delle imprese aderenti; i dettagli organizzativi, i requisiti di adesione e le contribuzioni sono disciplinati dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; le contribuzioni versate dalle imprese aderenti costituiscono entrate strumentali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’associazione promuove e concretizza tutte le iniziative opportune per   incrementare   le    disponibilità finanziarie da destinare al conseguimento degli scopi sociali. A tal fine la Associazione potrà effettuare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi, strutture e servizi necessari al perseguimento delle proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione può partecipare, in qualità di beneficiaria, coordinatrice o partner, a programmi di finanziamento dell’Unione Europea (tra cui Horizon Europe, LIFE, Digital Europe, CEF, ERASMUS+), a bandi di ricerca nazionali e internazionali, nonché ricevere incarichi, mandati e deleghe da organismi europei e internazionali (tra cui la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, enti di normazione CEN/CENELEC/ISO, agenzie UE e organizzazioni internazionali), compatibilmente con le proprie finalità istitutive.

L’Associazione opera quale soggetto della società civile organizzata, con natura non governativa e senza scopo di lucro, svolgendo al contempo attività di ricerca scientifica applicata, trasferimento tecnologico e advocacy tecnico-normativa in ambito europeo e internazionale. Tale combinazione di funzioni qualifica SIR come interlocutore istituzionale riconoscibile sia nella categoria delle organizzazioni della società civile sia in quella dei soggetti di ricerca e innovazione, ai fini della partecipazione a gruppi di esperti, Expert Groups, comitati tecnici e programmi di finanziamento dell’Unione Europea.

 

ART. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione, in qualità di associati, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo il versamento della quota associativa annuale, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile anche mortis causa e non rivalutabile.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra le varie categorie di associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione in qualità di associato dovranno redigere apposita domanda, nelle modalità prescritte dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto ad esaminare la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nonché di accettare o respingere la domanda di ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, a cui trasmettere le comunicazioni ufficiali;
  • la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La qualifica di associato è acquisita con il versamento della quota associativa annuale da effettuarsi nei termini prescritti dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni liberi, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

 

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività ed iniziative dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
  • I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa annuale determinata dall’Assemblea nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili;
  • mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione.

 

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato è intrasmissibile, fermo restando le seguenti cause di scioglimento del rapporto associativo:

  1. dimissione volontaria mediante esercizio del diritto di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata / PEC al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 8 giorni. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato;
  2. decesso;
  3. mancato versamento della quota associativa annuale;
  4. esclusione deliberata a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo nei casi di:
  • comportamenti che contravvengono agli obblighi nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
  • comportamenti che arrecano un danno materiale o morale all’associazione;

La perdita di qualità di associati nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

L’esclusione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla stessa, devono essere comunicate per iscritto all’interessato, il quale, entro 30 giorni, può fare ricorso all’Assemblea degli associati che deciderà nella prima riunione utile. Quanto appena affermato non si applica per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Dal momento dell’esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato, al momento della delibera assembleare che deciderà sull’esclusione o meno, l’associato è da ritenersi sospeso e si deve astenere dalla vita e da qualsiasi attività associativa.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6 – UNITA’ DI RICERCA E AREE DI RICERCA

L’Associazione si organizza operativamente in Unità e aree di ricerca; Possono essere sedi di una e una sola Unità di Ricerca:

  • Dipartimenti Universitari o analoghe strutture universitarie
  • Istituti Tecnici Superiori e i Licei
  • Centri di ricerca delle Università e degli Enti pubblici e privati

L’Unità di Ricerca è costituita dagli associati che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con la stessa struttura universitaria, lo stesso centro di ricerca o lo stesso Istituto Superiore.

Ogni Unità di Ricerca nomina un proprio Rappresentante, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.

Ogni Area di Ricerca nomina un proprio Coordinatore, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.

 

ART. 6-BIS – RICONOSCIMENTO COME ENTE SCIENTIFICO E COMITATI DI SUPPORTO

L’Associazione si configura quale ente scientifico in ambito tecnico-industriale e ambientale, operando nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rigore metodologico e trasparenza. A tal fine:

  • dispone di un Comitato Scientifico composto da esperti e ricercatori nel settore;
  • promuove attività scientifiche documentabili (pubblicazioni, atti di convegni, white paper);
  • partecipa a programmi e bandi di ricerca nazionali e internazionali;
  • definisce propri standard tecnici e linee guida nel settore del remanufacturing, eventualmente destinati a processi di valutazione e certificazione da parte di organismi terzi.

È istituito inoltre un Comitato Operativo, composto da soggetti non associati (Amici sostenitori, Sostenitori emeriti ed esperti), che collaborano attivamente alla promozione delle finalità istituzionali dell’Associazione. Il Comitato Operativo ha funzione consultiva e propositiva e agisce secondo modalità definite in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può, su proposta del Presidente o di un consigliere, deliberare la nomina di sostenitori temporanei per un anno, per più anni o a vita per

  • persone giuridiche o
  • private o
  • enti che si siano contraddistinti nella vita della associazione. La domanda deve essere motivata.

Il consiglio direttivo predispone la bozza dei regolamenti anche relativi alla disciplina dei volontari, dei partecipanti. I regolamenti interni sono approvati dal Consiglio Direttivo e, per quelli che disciplinano diritti e obblighi degli associati, ratificati dall’Assemblea.

Le figure di sostegno individuale si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Amico sostenitore studente;
  • Amico sostenitore;
  • Sostenitore emerito

Possono aderire come Amico sostenitore studente, gli studenti dei corsi di studio accademici di primo e secondo livello e quelli dei corsi di dottorato. 

Possono aderire in qualità di Amico sostenitore, tutte le persone fisiche che, non appartenendo alla categoria degli studenti, contribuiscano allo sviluppo di attività di studio, di ricerca e di innovazione nel settore del Remanufacturing.

Sono Sostenitori emeriti i ricercatori e le personalità scientifiche individuate, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, fra coloro che si sono distinti per rilevanti contributi scientifici, accademici o professionali nei settori di interesse dell’Associazione. La qualifica è conferita ad personam, è permanente e non comporta diritti di voto né obblighi di quota.

ART. 6-TER – GRUPPI DI LAVORO TEMATICI E SEDE EUROPEA

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Lavoro Tematici (Working Groups), ciascuno dedicato a un’area di attività della ricerca e dell’advocacy associativa, coordinati da un Responsabile nominato dal CD. L’Associazione può operare tramite uffici o sedi operative in Italia e all’estero, inclusa la sede di coordinamento per le relazioni con l’Unione Europea.

Il Consiglio Direttivo può istituire e gestire programmi strutturati di partenariato industriale, denominati Cluster, aperti ad imprese di qualsiasi dimensione che condividano le finalità dell’Associazione in materia di remanufacturing ed economia circolare. I Cluster operano in raccordo con i Gruppi di Lavoro Tematici e le Unità di Ricerca, consentendo alle imprese aderenti — secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento — di collaborare attivamente alle attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sviluppo di processi industriali di remanufacturing. La partecipazione delle imprese ai Cluster non conferisce la qualifica di associato ed è regolata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità operative, i livelli di coinvolgimento e le contribuzioni annuali dovute dalle imprese aderenti, determinate in funzione della dimensione aziendale e del livello di partecipazione scelto.

 

ART. 6-QUATER – DELEGATI ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA IN ORGANISMI EUROPEI

Il Consiglio Direttivo può nominare Delegati Istituzionali — associati o esperti esterni — con il compito di rappresentare l’Associazione in organismi tecnici, Expert Groups, comitati consultivi, gruppi di lavoro e tavoli normativi dell’Unione Europea, delle istituzioni europee (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio), degli enti di normazione (CEN, CENELEC, ISO) e di organizzazioni internazionali. I Delegati operano su mandato scritto del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Associazione, e riferiscono periodicamente sulle attività svolte. La nomina, la durata e il rinnovo del mandato dei Delegati Istituzionali sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può altresì ricevere mandati, incarichi e deleghe da istituzioni europee e internazionali, compatibilmente con le proprie finalità istitutive e nel rispetto delle norme sulla prevenzione dei conflitti di interesse.

 

ART. 6-QUINQUIES – ACCORDI CON UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

L’Associazione può instaurare rapporti di collaborazione strutturata con università, dipartimenti universitari, istituti e centri di ricerca pubblici e privati, enti di formazione superiore e altri soggetti scientifici italiani e internazionali, mediante la sottoscrizione di strumenti giuridici adeguati alla natura e all’intensità della collaborazione, tra cui:

  • Accordi quadro, per la definizione di un quadro generale di collaborazione scientifica, didattica e di trasferimento tecnologico, con validità pluriennale e possibilità di declinazione in specifici atti attuativi;
  • Convenzioni, per la regolamentazione di attività specifiche quali tirocini, borse di studio, co-tutela di tesi, utilizzo condiviso di laboratori e infrastrutture di ricerca, partecipazione congiunta a bandi di finanziamento pubblici e privati;
  • Memorandum of Understanding (MoU), per formalizzare intese di principio, intenti di collaborazione e impegni reciproci di natura non contrattuale, in particolare con enti di ricerca internazionali, istituti europei e organizzazioni scientifiche multilaterali.

La scelta dello strumento è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo, tenuto conto della natura giuridica dell’ente controparte, delle attività oggetto di collaborazione e degli obblighi formali eventualmente richiesti dall’ente stesso. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, e sono comunicati all’Assemblea nella prima riunione utile.

Gli enti con i quali è in vigore un accordo quadro, una convenzione o un MoU possono essere indicati nelle comunicazioni istituzionali dell’Associazione come “Enti partner”. I ricercatori e docenti che operano nell’ambito di tali accordi e che abbiano dato un contributo scientifico significativo possono essere nominati Sostenitori emeriti ai sensi dell’art. 6-bis, su proposta del Consiglio Direttivo.

 

ART. 6-SEXIES – LINGUA DEGLI ATTI INTERNAZIONALI

Gli accordi quadro, le convenzioni e i Memorandum of Understanding stipulati con enti, istituzioni e organizzazioni non italiani sono redatti in lingua inglese ovvero in versione bilingue italiano–inglese, con pari valore giuridico delle due versioni salvo diversa indicazione nell’atto stesso. L’inglese costituisce in ogni caso la lingua di riferimento nelle comunicazioni ufficiali con le istituzioni dell’Unione Europea, con gli enti di normazione internazionale (CEN, CENELEC, ISO) e con le organizzazioni scientifiche multilaterali.

Qualora la controparte lo richieda o la natura dell’accordo lo renda opportuno, l’atto può essere redatto in versione trilingue, aggiungendo il francese, lo spagnolo o altra lingua ufficiale dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite. In tal caso l’accordo individua esplicitamente la versione facente fede in caso di divergenza interpretativa.

La traduzione e l’autenticazione linguistica degli atti internazionali sono curate dal Presidente o da un soggetto da questi delegato, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo. In caso di controversia interpretativa tra versioni linguistiche, prevale la versione in lingua italiana se l’Associazione è parte in un procedimento disciplinato dal diritto italiano, e la versione in lingua inglese in ogni altro contesto.

 

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il tesoriere e il segretario;
  • l’Organo di controllo, se nominato;
  • l’Organo di revisione, se nominato;

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Salvo quanto disposto dalla legge, ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto, fatto salvo per gli organi di controllo e revisione se nominati.

 

ART. 8. ASSEMBLEA DEGLI SOCI

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione, è composta da tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso di posta elettronica a tutti gli associati e, contestualmente, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Associazione, almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea.

La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.

Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L’esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Delle riunioni di Assemblea sia ordinaria che straordinaria si redige un verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Le delibere assembleari saranno rese a tutti gli associati e saranno vincolanti anche per coloro che risulteranno assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

L’assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

  1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
  2. eventuale elezione degli Organi di Controllo e di Revisione, se nominati;
  3. approvazione del bilancio consuntivo e, se obbligatorio per legge, del bilancio sociale;
  4. definizione degli indirizzi e dei programmi generali delle attività svolte dall’Associazione;
  5. determinazione dell’ammontare delle quote associative e il termine per il loro versamento;
  6. approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. delibera sull’ammissione di coloro che intendono far parte dell’associazione in qualità di associato e per cui la domanda di ammissione è stata rigettata dal Consiglio Direttivo;
  9. decide sulla decadenza degli associati;
  10. delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o statuto.

 

L’assemblea straordinaria è costituita validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati. Delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto.
  • su eventuale scioglimento, trasformazione, fusione scissione dell’associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
  • su eventuale liquidazione dell’Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione ed esecutivo dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, i quali sono nominati dall’Assemblea, rimangono in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, compete all’Assemblea la nomina del sostituto, il quale scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.  Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, le funzioni attribuiti al Consiglio Direttivo sono:

  1. nominare, tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente, che svolgerà le funzioni del Presidente qualora quest’ultimo fosse impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell’associazione;
  2. nominare il tesoriere e il segretario;
  3. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nonché di tutto quanto necessario al buon funzionamento dell’associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente raggiunti;
  4. deliberare sulle domande di ammissione all’associazione;
  5. deliberare sull’esclusione degli associati;
  6. predisporre la relazione, il bilancio consuntivo e l’eventuale Bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. nominare eventuale personale dipendente e/o collaboratori, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  8. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  9. amministrare e gestire il patrimonio dell’associazione;
  10. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  11. sorvegliare il buon andamento amministrativo ed il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
  12. curare l’osservanza dello statuto;
  13. proporre all’Assemblea eventuali regolamenti interni e curarne l’osservanza;
  14. conferire procure generali e speciali;
  15. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea;
  16. adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell’associazione;
  17. ratificare e/o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente
  18. definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
  19. deliberare ed inoltrare l’eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione.
  20. istituire, gestire e sopprimere strutture operative, registri, infrastrutture digitali e nodi tecnologici necessari all’esercizio delle finalità istituzionali, inclusa la partecipazione a infrastrutture digitali europee (tra cui EBSI — European Blockchain Services Infrastructure) e la gestione di sistemi di accreditamento e certificazione nel settore del remanufacturing;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale e di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente del consiglio direttivo l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L’esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio direttivo si ritiene svolto nel luogo ove è presente il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, verranno conservati agli atti.  Consiglio direttivo.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vicepresidente, tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di decadenza il nuovo presidente dura in carica per il rimanente periodo di mandato e decade quindi con gli altri amministratori.

Al Presidente spettano le seguenti prerogative:

  1. rappresentanza legale dell’associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – nonché il compimento di tutti gli atti che impegnano l’associazione verso l’esterno;
  2. convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. ordinaria amministrazione sulla base delle delibere degli organi sociali, riferendo a questi ultimi in merito all’attività svolta;
  4. cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  5. assunzione di personale dipendente e/o collaboratori per l’associazione;
  6. nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio:
  7. firma degli atti e quanto occorra per l’esecuzione di tutte le delibere approvate;
  8. stipulazione dei contratti dell’associazione previa delibera del Consiglio direttivo;
  9. apertura di conti correnti presso istituti di credito;
  10. accettazione di lasciti, donazioni ed eredità con beneficio di inventario salvo ratifica assembleare.
  11. Riscossione di pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e rilasciare quietanza;
  12. sottoscrivere, in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo, accordi di finanziamento, Grant Agreements, Consortium Agreements, Contribution Agreements e ogni altro atto negoziale con istituzioni dell’Unione Europea, agenzie esecutive, organismi di normazione e altri enti finanziatori nazionali e internazionali;
  13. acquisire e gestire, nell’interesse dell’Associazione, strumenti di identificazione elettronica, firme e sigilli elettronici qualificati ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014 (eIDAS), wallet istituzionali e credenziali verificabili necessari per l’operatività come soggetto accreditante e verificato nell’ambito delle infrastrutture digitali europee, incluso il Registro del Passaporto Digitale del Prodotto (DPP Registry) di cui al Regolamento di Esecuzione ESPR;

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti finanziari sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli previa delibera del consiglio direttivo nell’ambito di quanto stabilito dal presente articolo. Ha firma   disgiunta dal Presidente del Consiglio direttivo per importi il cui limite massimo viene definito preventivamente dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

 

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I suoi componenti durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere rinominati. 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un organo di revisione legale dei conti, costituito da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro come disposto dall’articolo 31 del d.lgs. 117/2017

 

ART. 15 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico, se nominato, è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca e dai Coordinatori delle Aree di Ricerca. Il Consiglio Direttivo può nominare, in quota non maggioritaria rispetto ai componenti interni, esperti scientifici esterni — anche internazionali — con comprovata competenza nei settori di interesse dell’Associazione, al fine di rafforzare la qualificazione scientifica dell’Associazione ai fini della partecipazione a programmi europei e a gruppi di esperti della Commissione Europea

È convocato dal Presidente almeno venti giorni prima dell’adunanza senza obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei.

Il Consiglio formula proposte di iniziative dell’Associazione esprime parere non vincolanti sui programmi di attività, sui progetti, sulle problematiche di interesse dell’Associazione, valuta l’attivazione di borse di studio o premi di studio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente ha valenza doppia.

Delle riunioni del Consiglio, viene redatto verbale sottoscritto dai presenti e redatto dal segretario verbalizzante individuato all’interno della seduta. Così come per il Consiglio direttivo anche per il Consiglio Scientifico le cariche non percepiscono nessun compenso.

 

ART. 16 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
  2. eventuali azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati
  3. beni mobili e immobili acquisiti dall’associazione;
  4. ogni altro bene che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
  5. fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento degli scopi dell’associazione e lo svolgimento della propria attività, l’associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

  1. quote associative ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari da parte di persone fisiche o giuridiche; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario e ratificate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione;
  4. proventi, ricavi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
  5. rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, incluse le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
  7. messa a disposizione e godimento di beni e di mezzi da parte di terzi e di enti di qualsiasi genere o natura;
  8. proventi derivanti da altre attività autonome o commissionate;
  9. fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
  10. ogni altra entrata ammessa dalla Legge e compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare.

Entro 120 dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo redatto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 19 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui, l’associazione deve redigere, a cura del consiglio direttivo, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni liberi dalla richiesta scritta, indirizzata al consiglio direttivo. In particolare, la consultazione dei menzionati libri potrà avvenire, previo accordo della data, presso la sede dell’Associazione, senza asportare gli stessi, con modalità tali da non intralciare la gestione associativa, durante gli orari d’ufficio nei tempi indicati dall’associazione.

L’eventuale estrazione di copie è a spese dell’associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

 

ART. 21 – VOLONTARI

L’associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di Volontari ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 117/2017.

Sono volontari coloro che libera scelta svolgono attività in favore dell’associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai Volontari non possono essere assegnati in alcun modo dei compensi e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prevista, nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La vita e le modalità di partecipazione potranno essere definite da un regolamento redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal consiglio e ratificato dall’assemblea.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.         

 

ART. 22 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo la deliberazione dell’Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 117/2017. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati

ART. 23 – CLAUSOLE DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (EU ETHICS)

L’Associazione opera in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse, avendo sottoscritto il Codice di Condotta del Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (n. 037401796003-96). Il Consiglio Direttivo cura l’aggiornamento annuale del profilo dell’Associazione nel Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea entro il 31 marzo di ogni anno, condizione necessaria per il mantenimento della qualifica di organizzazione partecipante ai gruppi di esperti e ai comitati tecnici delle istituzioni europee. Negli atti e nelle comunicazioni istituzionali, l’Associazione si impegna al rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 — GDPR), della normativa anticorruzione e degli standard etici richiesti per la partecipazione a programmi di finanziamento dell’Unione Europea.

 

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.