ASSOCIAZION”ES OCEI TA’I TALIANAR EMANUFACTURING”
Allegata all’Atto Costitutiva
Costituzione – Denominazione Sede Durata
Art. 1. E’ costituita con Sede in Galati Mamertino in loc. Contura, snc l’associazione di promozione sociale denominata”Società Italiana Remanufacturing” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Il trasferimento di sede da Comune a Comuni limitrofi, non comporterà modifiche statutarie, tuttavia sarà compito del Consiglio Direttivo decidere e deliberare a tal proposito dando le dovute comunicazioni in merito;
Art. 2. L’Associazione Società Italiana Remanufacturing”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi,
Art. 3. L’Associazione ha durata illimitata 1 salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea degli associati per motivi disciplinati nel presente statuto;
Finalità e attività
Art. 4. L’Associazione in particolare persegue come finalità istitutiva la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore del Remanufacturing 1 condotte dagli assodati e dagli Enti a cui essi afferiscono. L’Associazione nel rispetto delle autonomie e dei ruoli degli Enti’ suddetti 1 ove ciò ricorra1 opererà a sostegno del coordinamento delle loro attività, del potenziamento delle sinergie1 perseguendo la rappresentanza unitaria del valore culturale, scientifico e di innovazione espresso dai ricercatori operanti nel settore del Remanufacturing;
Art. 5. L’ AssociaziOne realizza i propri • scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
a. la promozione di iniziative e progetti di ricerca1 sviluppo e formazione avanzata nei settori del Remanufacturing1 delle sue applicazioni e delle sue tecnologie;
b. il sostegno attivo alla partecipazione dei propri associati a progetti finanziati da Enti pubblici e privati;
c. la pubblicazione e la diffusione di scritti e opere anche periodiche;
d. l’organizzazione e la gestione di corsi1 seminari, conferenze1 convegni scientifici e di ogni altro evento finalizzato alla promozione e diffusione dei risultati dl ricerca e innovazione in. Remanufacturing;
e. la valorizzazione delle competenze di studiosi e ricercatori anche mediante assegnazione di borse o premi di studi;
f. la difesa dei diritti degli associai con riferimento alle finalità che l1associazione si prefigge, anche in via giurisdizionale.
g. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie 1 promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali,
Associati
Art. 6. Possono diventare soci dell’AssociazioneJ tutti coloro che .abbiano compiuto il 18″ anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Gli associati possono essere solo persone fisiche e sono suddivisi nelle seguenti categorie:
1.Socio Studente;
2,Sodo Ordinario;
3.Socio Emeriti.
Possono aderire come Socio Studente, gli studenti dei corsi di studio accademici di primo e secondo livello e quelli dei corsi di dottorato; Possono aderire in qualità di Socio Ordinario, tutti coloro che-, non appartenendo alla categoria dei Soci Studenti, contribuiscano allo sviluppo di attività di studio, di ricerca e dl innovazione nel settore del Remanufacturing, Sono Soci Emeriti le personalità individuate, con delibera motivata dal Consiglio Direttivo, fra coloro che si sono distinti per contributi scientifici e professionali in campi rilevanti per gli scopi dell’Associazione o che abbiano offerto sostegno significativo all’Associazione nel perseguimento dei suoi fini.
Art. 7. la domanda di ammissione a socio deve essere presentata. al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione, di approvarne ed osservarne Statuto e regolamento interno. Inoltre dovrà· indicare l’unita di ricerca a cui afferire e l’indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni ufficiali. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8.II Consiglio Direttivo provvede a valutare le domande pervenute di norma entro 90 giorni dal loro ricevimento l’eventuale rigetto delle domande di iscrizione deve essere comunicato per iscritto agli interessati specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci. hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, dl essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate, l’associazioni può, inoltre, In caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo a propri associati.
Art. 10, la qualità dl socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che· costituiscono_ violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata la perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea,
Unità di Ricerca e Aree di Ricerca
Art. 11. L’associazione si organizza in Unità e aree di ricerca; Possono essere sedi di una e una sola Unità di Ricerca:
-Dipartimenti Universitari o analoghe strutture universitari
-Istituti Tecnici Superiori e i licei;
-Centri di ricerca delle Università e degli Enti pubblici e privati.
L’Unità di Ricerca è costituita dai soci che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con la stessa struttura universitaria, lo stesso centro di ricerca o lo stesso Istituto Superiore, Ogni Unità di Ricerca nomina un proprio Rappresentante! secondo le procedure stabilite da I regolamento interno. Ogni Area di Ricerca nomina un proprio.Coordinatore, secondo le procedure stabilite dal_regolamento interno
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12. Sono organi dell’Associazione;
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato ai sensi del presente statuto;
e) il Consiglio Scientifico.
Tutte le cariche sodali sono elettive e prevalentemente gratuite,
Assemblea dei soci
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti I soci. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziarlo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera !I giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di avviso per posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordina.ria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e In quelle che riguardano la loro responsabilità, I consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante H voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare Insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha 1 seguenti compiti: discute ed approva il bilancio o rendiconto economico finanziario; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero del componenti; elegge e revoca il presidente; determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; delibera sulle responsabilità dei consiglieri decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10; discute è decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e su.Ila devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole _di a!_meno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 {sette) membri, nominati da l’Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi com.ponenti sono rieleggibili.
Art. 20. 11 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. la convocazione è fatta a mezzo posta elettronica almeno 10 {dieci) giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone,
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; elegge tra I propri componenti il vice presidente e lo revoca; nomina il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; predispone all’Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; li rendiconto economico e finanziarlo dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; Delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga
attingendo alla graduatoria dei Primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’,Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà dl nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte del suol poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario, In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
II Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti finanziari sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere .di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’Incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci,
Consiglio Scientifico
Art.26. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca e dai Coordinatori delle Aree di Ricerca. È convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza senza ‘obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei.
Il Consiglio formula proposte di iniziative dell’Associazione, esprime parere sui programmi di attività, sui progetti, sulle problematiche di interesse dell’Associazione1 valuta l’attivazione di borse di studio o premi di studio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente ha valenza doppia. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dai presenti e redatto dal segretario verbalizzante individuato all’interno della seduta. Cosi come per li Consiglio direttivo anche per il Consiglio Scientifico le cariche non percepiscono nessun compenso.
Revisori dei Conti
Art. 27. La gestione dell’Associazione, può essere controllata da uno o più Revisori Contabili eletti dall’Assemblea ed iscritti nell’apposito Registro dei Revisori Contabili, I revisori non possono ricoprire nessuna carica nell’ambito dell’Associazione. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta· della contabilità, redigeranno una relazione ai rendiconti annuali, potranno accertare la reale consistenza della cassa-e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo. I Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 28. L’esercizio sociale decorre dal l” gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile’ di ogni anno Il Consiglio unitamente ,ove prevista, a/la relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto_ economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi Ò i lasciti ricevuti; nonché ti bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 29. Le entrate dell’Associazione possono essere costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statuariamente previste.
Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) Eventuali beni immobili e mobili;
b) Eventuali azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) Eventuali donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimentodelle finalità dell’Associazione.le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane diproprietà dell’ Associazione. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 32. lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
• In caso di scioglimento1 il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui allalegge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini, di utilità sociale, salvo diversa destinazioneimposta dalla legge.In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve al soci.
Norma finale
Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi vieneespressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative In materia.
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