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Statuto

Art. 1. (Denominazione e natura giuridica)


(Denominazione e natura giuridica) È costituita l’Associazione denominata “Società Italiana Remanufacturing APS” in forma di Associazione in conformità con gli artt. 36 e seguenti del Codice, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e può utilizzare la denominazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La sede sociale è stabilita in Galati Mamertino (ME) via Tosin, 3.


Art. 2.


L’Associazione “Società Italiana Remanufacturing”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.


Art. 3.


L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea degli associati per motivi disciplinati nel presente statuto;


Finalità e attività

Art. 4.

L’Associazione in particolare persegue come finalità istitutiva la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore del remanufacturing, condotte dagli associati e dagli Enti a cui essi afferiscono. L’Associazione nel rispetto delle autonomie e dei ruoli degli Enti suddetti, ove ciò ricorra, opererà a sostegno del coordinamento delle loro attività, del potenziamento delle sinergie, perseguendo la rappresentanza unitaria del valore culturale, scientifico e di innovazione espresso dai ricercatori operanti nel settore del Remanufacturing;

L’Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della promozione culturale e scientifica, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile attraverso la diffusione del remanufacturing. In particolare, l’Associazione si configura come società scientifica, promuovendo attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione nel campo del remanufacturing, delle tecnologie circolari, della progettazione rigenerativa e della transizione ecologica.


Art. 5. (Attività di interesse generale)

(Attività di interesse generale). In attuazione delle finalità statutarie, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017, e in particolare:

ogni altra attività di interesse generale coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della rigenerazione industriale e della transizione ecologica.

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e);

educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di informazione e comunicazione (lett. i);

promozione della cultura e della legalità (lett. v);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo (lett. l);

attività di cooperazione con università, enti di ricerca, enti pubblici e privati per lo sviluppo della ricerca applicata, della sperimentazione e della diffusione di buone pratiche nel campo del remanufacturing e dell’economia circolare;


Art. 5 bis. (Attività specifiche)

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

  1. la promozione di iniziative e progetti di ricerca, sviluppo e formazione avanzata nei settori del Remanufacturing, delle sue applicazioni e delle sue tecnologie;
  2. il sostegno attivo alla partecipazione dei propri associati a progetti finanziati da Enti pubblici e privati;
  3. la pubblicazione e la diffusione di scritti e opere anche periodiche;
  4. l’organizzazione e la gestione di corsi, seminari, conferenze, convegni scientifici e di ogni altro evento finalizzato alla promozione e diffusione dei risultati di ricerca e innovazione in Remanufacturing;
  5. la valorizzazione delle competenze di studiosi e ricercatori anche mediante assegnazione di borse o premi di studi;
  6. la difesa dei diritti degli associai con riferimento alle finalità che l’associazione si prefigge, anche in via giurisdizionale.
  7. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L’associazione potrà altresì esercitare le attività diverse e strumentali a quelle di interesse generale di cui all’art.5 del presente statuto con riferimento a quanto stabilito all’art. 6 del d.lgs. 117/2017 CTS.


Associati

Art. 6.

Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.


Art. 7.


La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione, di approvarne ed osservarne Statuto e regolamento interno. Inoltre, dovrà indicare l’unità di ricerca a cui afferire e l’indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni ufficiali. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.


Art. 8.


Il Consiglio Direttivo provvede a valutare le domande pervenute di norma entro 90 giorni dal loro ricevimento. L’eventuale rigetto delle domande di iscrizione deve essere comunicato per iscritto agli interessati specificandone i motivi.


Diritti e doveri dei soci

Art. 9.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Hanno l’obbligo di versare le quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate.  


Art. 10.

La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.


Unità di Ricerca e Aree di Ricerca

Art. 11.

L’Associazione si organizza in Unità e aree di ricerca; Possono essere sedi di una e una sola Unità di Ricerca:

  • Dipartimenti Universitari o analoghe strutture universitarie;
  • Istituti Tecnici Superiori e i Licei;
  • Centri di ricerca delle Università e degli Enti pubblici e privati.

L’Unità di Ricerca è costituita dai soci che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con la stessa struttura universitaria, lo stesso centro di ricerca o lo stesso Istituto Superiore.

Ogni Unità di Ricerca nomina un proprio Rappresentante, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.

Ogni Area di Ricerca nomina un proprio Coordinatore, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno

Art. 11 bis.

(Riconoscimento come società scientifica e comitati di supporto) L’Associazione si configura quale società scientifica in ambito tecnico-industriale e ambientale, operando nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rigore metodologico e trasparenza. A tal fine:

dispone di un Comitato Scientifico composto da esperti e ricercatori nel settore;

  • promuove attività scientifiche documentabili (pubblicazioni, atti di convegni, white paper);
  • partecipa a programmi e bandi di ricerca nazionali e internazionali;
  • definisce propri standard tecnici e linee guida nel settore del remanufacturing, eventualmente destinati a processi di valutazione e certificazione da parte di organismi terzi.

È istituito inoltre un Comitato Operativo, composto da soggetti non soci (amici, sostenitori, esperti), che collaborano attivamente alla promozione delle finalità istituzionali dell’Associazione. Il Comitato Operativo ha funzione consultiva e propositiva e agisce secondo modalità definite in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il direttivo o il presidente può proporre la nomina di amici temporanei per un anno, per più anni o a vita per persone giuridiche o private o enti che si siano contraddistinti nella vita della associazione. La domanda deve essere motivata.  

Il consiglio direttivo predispone la bozza dei regolamenti anche relativi alla disciplina dei volontari, dei partecipanti. I regolamenti devono essere approvati dalle fondatrici.

Gli amici possono essere divisi nelle seguenti categorie:

  • Studente;
  • Ordinario;
  • Emeriti.

Possono aderire come  amico Studente, gli studenti dei corsi di studio accademici di primo e secondo livello e quelli dei corsi di dottorato.

Possono aderire in qualità di amico Ordinario, tutti coloro che, non appartenendo alla categoria degli Studenti, contribuiscano allo sviluppo di attività di studio, di ricerca e di innovazione nel settore del Remanufacturing.

Sono amici Emeriti le personalità individuate, con delibera motivata dal Consiglio Direttivo, fra coloro che si sono distinti per contributi scientifici e professionali in campi rilevanti per gli scopi dell’Associazione o che abbiano offerto sostegno significativo all’Associazione nel perseguimento dei suoi fini.


Organi sociali e cariche elettive

Art. 12.

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di controllo, se nominato;
  5. l’Organo di revisione, se nominato;
  6. il Consiglio Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite


Assemblea dei soci

Art. 13.

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di avviso per posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.


Art. 14.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.


Art. 15.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.


Art. 16.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.


Art. 17.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

discute ed approva il bilancio o rendiconto economico finanziario;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

elegge e revoca il presidente;

determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;


Art. 18.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Consiglio direttivo

Art. 19.


Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (cinque) a 7 (sette) membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.


Art. 20.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.


Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22.


In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.


Il Presidente

Art. 23.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.


Il Tesoriere

Art. 24

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti finanziari sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.


Il Segretario

Art. 25.


Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.


Consiglio Scientifico

Art. 26.

Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca e dai Coordinatori delle Aree di Ricerca

È convocato dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza senza obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei.

Il Consiglio formula proposte di iniziative dell’Associazione esprime parere sui programmi di attività, sui progetti, sulle problematiche di interesse dell’Associazione, valuta l’attivazione di borse di studio o premi di studio.

le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente ha valenza doppia.

Delle riunioni del Consiglio, viene redatto verbale sottoscritto dai presenti e redatto dal segretario verbalizzante individuato all’interno della seduta. Così come per il Consiglio direttivo anche per il Consiglio Scientifico le cariche non percepiscono nessun compenso.


Organo di Controllo

Art. 27.

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

L’ Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell’organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, senza diritto di voto.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili, agli stessi spetta un compenso stabilito con delibera di nomina.

Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni dell’associazione o su determinati affari.


Revisione Legale dei Conti

Art. 27-bis


Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro come disposto dall’articolo 31 del d.lgs. 117/2017.


Volontari

Art. 27-ter

L’associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di Volontari ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 117/2017.

Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai Volontari non possono essere assegnati in alcun modo dei compensi e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prevista. 

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La vita e le modalità di partecipazione potranno essere definite da un regolamento redatto dal cda ed approvato dal consiglio e ratificato dall’assemblea.


Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.28.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio unitamente ,ove prevista, alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.


Art. 29.

Le entrate dell’Associazione possono essere costituite da:

  1. quote associative e contributi di simpatizzanti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


Art.30.

Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. Eventuali beni immobili e mobili;
  2. Eventuali azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  3. Eventuali donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.31.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.


Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32.

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Norma finale

Art.33.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


Art. 34.

(Clausola finale e adeguamento normativo) Per quanto non previsto dal presente Statuto, una volta iscritta al RUNTS si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e nelle norme di legge vigenti in materia. Eventuali adeguamenti statutari obbligatori potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo con le modalità e i limiti previsti dall’art. 101 comma 2 del medesimo decreto.